)( 19 X pltanj, e Padroni de’ medesimi di esponere la Bandiera all’Albero di mezzana, senza di che non li remurchieranno. Resta loro proibito di condurre seco nelle proprie Barche Vivandieri, specialmente dei dodici di Malamocco , nè altre Persone. Se li Bastimenti poi avessero Patente spor-_ ca, del che gli Ammiragli hanno obbligo di far le più esatte ricerche, li Condurranno direttamente in Fisolo. Siccome è loro prescritto di eseguire in un solo giorno la condotta delli Bastimenti nelli Canali di Contumacia, e delle Merci, e delle Persone ai Lazzeretti , così qualora per tempi burrascosi, o altri accidenti, ciò riuscisse impossibile, averanno nel termine al più di due giorni a far la Prova di for* tuna rassegnandola al Tribunale . Sarà preciso loro dovere di tener in accon-ciò, e in buono stato le Peote , ed altre Barche di Remurchio, col numero intiero de Remurchianti, non valendosi di Vecchj impotenti , nè di Ragazzi • Non potranno conseguii* dal Pubblico le Mercedi delle loro condotte senza il documento delle Fedi dei Fanti, e dei Direttori di Bastimenti che indichino il numero de’ Remurchi , e Uomini per le condotte de’ Bastimenti, o di simili Fedi delli Priori dei Lazzeretti per le Condotte delle Merci, e Passeggieri * G i P^i*