)( *43 X Se nelli Lazzeretti alcuno si ammalasse s rassegneranno i Priori pronto, e distinto avviso al Tribunale per le deliberazioni, eh5 esigesse la circostanza, e peggiorando, invigilino affinchè abbiano tutte le Spirituali assistenze . Volendo gli Ammalati far Testamento, li Priori lo, scriveranno in un Libro alla presenza di cinque Testimoni almeno dei più accreditati, e quelli Testatori che sapessero scrivere, lo firmeranno di proprio pugno, non dovendo li Priori, nè altri Salariati nel Lazzeretto essere instituiti Commissari, o Beneficati in verun modo dal Testatore, e venendo loro lasciata cosa alcuna , saranno nulli , e di niun valore tanto li Legati, come ogni altra cosa a loro favore disposta, giusto agli ordini nel proposito. Neppure percepiranno li Priori emolumento alcuno per la facitura di tali Testamenti senza che dal Tribunale sia Decretata, in pena della perdita de’Salar], che avanzassero • Sarà custodito fedelmente dal Priore il Libro sopraddetto, ed uscindo dalla Carica lo consegnerà al Successore, previa Ricevuta, per render conto in ogni tempo. In caso poi che il Testatore desiderasseun Nodaro Pubblico, il Priore, lo rassegnerà al Tribunale con li dovuti riflessi riguardo ai tempi, e le circostanze, e qualora si attro-yasse nel Lazzeretto in Contumacia un PuU blu