X 28 )( illese dal contagioso male, si comanda a tutti i monticanti ch’intendessero caricar d9 Animali qualsivoglia montagna di questo nostro Territorio- di rivogh'ersi ai respettivi Deputati di Sanità delle Regole,, e dai medesimi ottenere giurato attestato, il quale dichiari se nell’ anno scorso la contemplata montagna di pertinenza d’esse regole siasi conservata libera dall’ Epidemia bovina, o se veramente è stata attaccata; dovendo poi essi monticanti far pervenire l’attestato a quest’Officio superiore, a norma del quale sarà segnata da Noi la licenza del carico giusta la massima espressa nell’ Articolo primo. III. Tutti questi Territoriali volenti condurre alla monticazione Animali bovini sopra monti soggetti a questo, o altro Territorio, dovranno munirsi d’un attestato giurato de’Villici Deputati delle respettive Regole , indicante’ essere le medesime esenti, e libere da ogni sospetto di male Epidemico ; e lo stesso attestato da que’ che appartengono al Territorio del Piano dovrà rassegnarsi a quest' Officio nostro superiore ; e da quelli che sono stanzianti ne’ Distretti de’ Capitanati d’Agordo ; Zoldo, e della Giurisdizione della Rocca dovrà presentarsi a que’ respettivi Cffiej subalterni, onde in relazione siano muniti delle opportune fedi, di scorta da prodursi sulle ricerche di ciascun pubblico incaricatoci Sanità ovunque