){ 22 )( Commemorazione dei Morti, e non prima, sia permesso ad ogn'uno così in questa Città, che nella Terra Ferma l1 ammazzare, o far ammazzare Animali Porcini per cibarsene , e far insaccare le Carni Salate per il Consumo di tutto 1* Anno , continuando sino all’ultimo giorno di Carnovale, al qualtem* po resta sospesa la presente permissione, la quale facendosi universalmente nota col mezzo della pubblicazione, renderà^ inutile, ed inoperosa ogni, e qualunque Licenza. II. Che siccome sara incombenza degli Offizj di Sanità di star in tutta la vigilanza per rilevare se vi sia chi prima del giorno dei Morti si prenda libertà di ammazzare, o far ammazzare Animali Porcini, non facendosi buona qualunque permissione avessero carpita, nel che saranno particolarmente responsabili a questo Tribunale, in caso venisse per qualunque via a risapersi che fosse stato in alcun Luogo contravvenuto; così doveranno aver attenzione che sotto pretesto di Licenze non venga impedito, passato esso giorno dei Morti, a chiunque il far uso di questa universale permissione. III. Che resta quindi severamente proibita qualunque Vendita di Carni Porcine fresche, nè in Botteghe, nè in Banchetti, nè in ogni altra forma, o palese, od occulta. IV. Che se verrà denunciato, e scoperto che vi sia alcun Trasgressore che sotto <\v lun