)( *52 X per consegnarle aneli essi, se occorre , alU Bastazzi, previo Mandato di visita del Tribunale . Anche nelli giorni festivi faranno che li Bastazzi non trascurino il maneggio degl’ Effetti , essendo dispensati dall’ obbligo di osservare le Feste dall’ importanza della materia , e mancando li Bastazzi, il Priore sarà tenuto di parteciparlo al T ribunale. Non possino li Priori licenziar Robe, nè Mercanzie, se non con Mandato dell5Aggionto alle Contumacie , e non permetteranno che si estragano li detti Effetti, se prima non saranno pagati li Guardiani, e Bastazzi delle dovute loro Mercedi. Terminata ogni Contumacia, spediranno essi Priori Lettera sigillata che informi il Tribunale della condotta del Guardiano recettivo, Nelle Fedi che rilascieranno li Priori per liberar le Mercanzie, e Robe di Contumacia , dovranno esattamente dichiarire la qualità, e quantità de’Colli, ed Effetti, il giorno che principiarono la Contumacia, gli accidenti che vi occorsero, come pure lo stato di allora di tutte le Persone che si at troveranno sopra le Mercanzie , non che di ogni accidente, che fosse succeduto alle medesime nel corso della Contumacia riguardante la Salute. Popò il tramontar del Sole, e prima del-