X >81 x LA REGIA COMMISSIONE CAMERALE alle quali era appoggiato l’argomento del* le prove di fortuna, ed Avaree di Navi, e Mercanzie devoluto ora all’ ispezioni del Di* partimento al Commercio, ed affinchè in articolo così interessante gli oggetti della Mercatura non abbiano a mancare le norme necessarie alle direzioni de’ Negozianti, e de’Navigatori tanto Sudditi come E-steri, oltre a quanto viene stabilito nel vegliarne Codice di Marina, la Regia Commissione Camerale con approvazione del Regio Governo prescrive le seguenti Discipline . I. Qualunque Capitano, o Patrone di Ba* stimento, tanto Suddito come Estero, che approdasse in questo Porto , e volesse noti* fìcare il Testimoniale, o sia prova di fortuna del suo Viaggio, sarà tenuto di appuntarla presso questo Regio Supremo Tribuna* le di Sanità nell' atto di costituirsi, ovvero nel termine di 14. ore successive. II. L’estesa del Testimoniale, o prova di fortuna perchè sia valida, e legale non potrà esser differita dalli Capitani, o Patroni soppressione delle Magistrature ol- u