X X parìndo alcuno con Mandato, dovranno li Priori rispedito sigillato al Tribunale medesimo . Non accetteranno Guardiani con Robe, Mercanzie, o Persone senza che siano essi Guardiani muniti di Mandato sottoscritto dall’Aggionto alle Contumacie ; Non accorderanno alli Guardiani, e Bastazzi sopra qualunque Contumacia di Robe , ò Persone introdurre Mogli, Figliuoli, nè alcun altro in loro compagnia è Sarà proibito di abbinnare all’ espurgo di veruna Contumacia , Merci suscettibili in poca quantità non capaci di un Bastazzo> m’avvertano il Tribunale con lettera dell’opportunità, che avessero di espurgarle con le altre ; indichino tempo del distacco^ e donde provengano, e dell’ arrivo di essi, e nei Roli citino lettere del Tribunale, e Mandati relativi accordanti tali permissioni. Osserveranno, che li Guardiani non stiano sopra più di lina Contumacia senza espresso ordine del Tribunale, e quando diversa-mente si operasse, lo parteciperà al Tribunale medesimo . Non permetteranno alli stessi Guardiani * ó altri far Bettole, o Negozj con le Genti di Contumacia esìstenti nei Lazzeretti, e li obbligheranno a tener sempre nette le Piazze'* e 12 ^ afrdi delle Contumacie da ogni cosa suscettibile, onde li Priori con sicurezza possi-