X *39 X Non permettano il Pescar nelli Canali vicini alli Lazzeretti j e faccino allontanar li Uffiziali da Barca, che si accostassero, affinchè sotto tal pretesto non succeda asporto alcuno di Robe dalli medesimi. Tengano Inventàrio distinto di tutte le Robe, che di Pubblica ragione sono in Lazzeretto, e prestino idònea Pieggieria di buona Amministrazione da esser approvata dal Tribunale, e registrata nel Libro del Nodaro per la riconsegna delle Robe alla loro partenza. E per levar ogni disordine, che alterar possa l’esecuzione, sia istituito un Libro, nel quale si registri l’Inventario del-laRoba, che di pubblica ragione presentemente si ritrova nei Lazzeretti, e si formino nel medesimo Debitori li Priori di tutto quello li venirà di tempo in tempo consegnato ; ed un tal Libro sarà tenuto dal Qùadernier dell’ Offizio, e girata la Scrittura con le Polizze, che dovranno esser loro consegnate dal Masser sottoscritte dal Cassier del Tribunale. Non permetteranno, che nei Lazzeretti si facciano Contratti di sorte alcuna à restando tutti indistinta me me proibiti, siano di permute di Robe, Vendite di Dote, ò aìtro di qualunque sorte, non potendo quelli, che sono nelli Lazzeretti far Procure senza espressa Licenza, e Mandato del Tribunale sottoscritto dall*Aggionto alle Contumacie. Noli ricevìno essi Priori nelli Lazzeretti $2 Per-