X 19 X Arrivassero. Che se mancami delle ricercate fedi s’allontanassero dalle proprie Case, s’ impedirà loro da tutte le Regole, del nostro Territorio il transito; si farà cauto sequestro degli Animali, ed Uomini conduttori da costituirsi nelle riserve di contumacia , dandone parte a quest’ Officio superiore ; e fuori dei Territorio sappiano altresì che difficilmente saranno accettati. IV. Si proibisce a tutti i monticanti dì questo nostro Territorio di ricever Animali della specie bovina, quando scortati non siano dalle sopradette fedi, le quali essi monticanti dovranno raccogliere dalli conduttori di detti Animali , conservare i e custodire a loro cauzione per essere prodotte a quest’ Officio superiore entro giorni quindici dal giorno che saranno giunti alla monticazione gli Animali scortati dallé dette fedi * V. Dai caricati monti di questo Bellunese Territorio non potranno essere levati Animali della specie bovina senza nostra intelligenza j e permissione. Sarà dunque dovere d’ogni e ciascun monticante pastore di Bovi, o Vacche, qando sarà prossima a sciogliersi , e terminare la monticazione di far pervenire all’Officio nostro una sua giurata fede , accompagnata da altra consona , e conforme de5 Villici Deputati alla Sanità del-