X II-8 X II. La Deputazione ^Nostra , e così le Comunità della Provincia veglieranno, perchè siano rispettati tutti i Segnali, che verranno posti dal Militare ; e sarà cura dei Giudici competenti in caso di contravvenzione di castigare quelli, che ardissero di abbatterli , o di strapparli. III. A richiesta del Militare medesimo si delegheranno delle Persone pratiche della Provincia per servire di guida agli Uffiziali 5 e per nominare i Campanili, Case, Montagne , Fiumi, Torrenti, Stradeec. ; ben inteso però , che si corrisponderà per parte del Militare a queste Guide Lire tre. Venete al giorno, e la metà per mezza giornata . IV. Per il trasporto, e per la condotta degl’ Istrumenti Agrimensori si provvederanno i necessari (^arri con Bovi, o Cavalli, e si pagherà per ciascuna copia di Cavalli, o Bovi, e per la corsa di dieci miglia Venete Karantani 40. ossia Lire 3. Soldi 7. V. Laddove non esistessero de’ Magazzini Militari, sarà cura dei respettivi Comuni di somministrare agli Uffiziali le necessarie Porzioni di Fieno in ragione di Libbre otto di peso di Vienna per ciascuna Porzione, e ritirarne le respettive Quittanze da presentarsi al più prossimo Magazzino di Provianda per riceverne il pagamento da convenirsi a norma del prezzo corrente del Genere. Il