)( *47 X presso di loro profumi, Crivello con Reti dì Ferro, ed una Foghera, che li saranno som-ministrati dal Tribunale. Volendo alcuno portar Robe da uso, o Vittuarie alli Passeggieri, possa col Mandato capitar alla Casa dei Priori, li quali saranno obbligati di riceverle, e farle capitare fedelmente a chi saranno dirette * non permettendo a chi le porterà, parlar, o visitar alcuno se non con altro apposito Mandato. Al caso di far le Fedi di liberazione alli Passeggieri usino ogni diligenza per saper il loro stato di Salute , ed avvertino che abbiano sborrato, e maneggiato gli abiti; specificando gli accidenti che fossero nella Contumacia corsi di malattia , o morte . Non dovranno li Priori licenziare alcuno senza Mandato del Tribunale sottoscritto dal-T Aggionto alle Contumacie » Avanti di dar ad alcun Contumaciante la pratica l’obbligherà alla consegna delle Robe che avesse di ragion Pubblica, osservando che non abbia abbrucciato, o dissipato Porte, o Balconi, nel qual caso sarà obbligato di risarcire il danno, e se trovasse resistenza, lo parteciperà al Tribunale, altrimenti sarà obbligato a risarcire del proprio. ' c^e.a^cuno parta di Contumacia fa- ia dal Guardiano spazzar, e nettar le proprie Stanze da ogn’ immondizia facendole abbruciare, e consumare. T % No«