X 199 X III. Passati giorni otto dalla pubblicazione «Iella presente, dovrà il Capitanio del Tribunal Nostro invigilare all’esecuzione delle cose sopraindicate, e trovando Cani per le Strade vaganti senza la scorta del loro Padrone , dovrà quelli prendere, ed ammazzare, in modo, che questa Capitale sia assolutamente resa libera, e netta de’Cani vagabondi . IV. E sino a tanto, che segua la final'c-secuzione di quanto con la presente si prescrive , per non lasciar tali Cani senza il requisito necessario dell’ Acqua , sarà debito di tutti H Botteghieri , Erbarolì, Calegheri , Ciabbathii, Parucchieri, e Venditori da Caffè di tener tutto giorno fuori della porta delle loro Botteghe in sito esposto sulla pubblica Strada una Mastella di Acqua dolce, e netta, in pena nel caso di ommissione di Ducati cinque da essergli sul fatto intimata da ogni Fante di questo Tribunale., il quale rilevasse la trasgressione ; la qual pena sarà distribuita tra Fanti medesimi • V. Conseguirà esso Capitanio per premio di ogni Cane preso, o ucciso dalla Cassa di questo Tribunale Lire tre, e Soldi due. VI. Nascendo il caso, che Dio non voglia , ad onta di tali provvidenze, che qualche Persona venga da Cane rabbioso morsicata, sarà debito preciso de’Curati, Capi di Contrada, ed altri a quali spetta d’immediata^