)( ti* X farsi in nota, come si è prescritto, dichia-rire espressamente a quale delle due vendite vorrà applicarsi, cioè o del solo Manzo, o delle quattro qualità di Carni di Vitello , Castrato, Agnello, o Capretto, quali sole, come anco in passato, si permette per ora, e fino a nuova provvidenza, che possano esser vendute unitamente , e ciò sotto la stessa pena di sopra comminata dell5 immediata chiusa della Bottega. III. Chi si sarà dato in nota come Ven-» ditore di uno, o degli altri quattro Generi di Carni , non potrà tenere nella propria Bottega Carni di altra qualità, sotto la pena di essergli asportate , ed irremissibilmente mandate alle Leggi come Contrabbando . IV. Alle stesse discipline saranno tenuti anco quei tutti , che volessero di nuovo aprire una qualche Bottega per la vendita delle Carni suddette di qualunque prove* nienza ; dichiarando, che dal Deputato nostro alle Carni si farà prontamente chiudere tutti quei Posti in ora esistenti, o che per l’avvenire fossero aperti, i quali nel termine prescritto non si fossero dati in nota . V. Ognuno di detti Venditori avrà l’ob bligo di tener esposta nella propria Bottega a vista comune la Stampa de’rispettivi vigenti Calamieri de'prezzi a’quali vender do-