X 17* X ^enti nel 1796. corrispondono perfettamente all’importante contemplato oggetto, vengono queste perciò col presente Proclama richiamate, e rese pubblicamente note. I. Viene risolutamente proibito ad ognuno di Navigare, e far Noli a pregiudizio delle Fraglie de’rispettivi Traghetti, allorquando non sia munito prima delle prescritte Libertà , o Titoli. II. Tutte le Barche di qualunque genere inservienti a’Traghetti, saranno riconosciute , da persona da Noi appositamente destinata , atte alla Navigazione numerate , e bollate con Regio Imperiai impronto ; dovendo pur li Gastaldi invigilare, onde non sieno ammessi arbitri su questo importante articolo, ed al caso di contravvenzione si autorizzano, a sospendere, anche se occorresse li Noleggi, tanto di volta, come a posta ; sostituendo la Barca , che dietro al Rotolo dovrebbe succedere e facendone r immediato rapporto a questo Dipartimento. III. Egual obbligo incomberà pure alli Gastaldi d’invigilare, onde non succedino defraudi nel trasporto delli Colli, e Tramessi, nè vi sarà alcuno che osi di percepire di proprio arbitrio Noleggi maggiori a quelli prescritti dalle Tariffe, pronto però sempre questo Dipartimento a devenire alle possibili condiscendenze > che richieste fosse-