X 1*7 X in tutte le sue parti approvato, ordina, ed espressamente prescrive. I. Qualunque che attualmente esercita la Yendita delle Carni di Manzo, Vitello, e Castrato in questa Capitale, sarà in dovere di portarsi nel termine di giorni tre dopo la nubbiicazione del presente Proclama all’ Uffizio del Deputato alle Carni per manife-stare al Cancellier dell1 Uffizio medesimo la Contrada, e situazione della propria Bottega, e così pure il Nome, e Cognome della Persona che lo esercita, non che render noto qualunque cambiamento di Persona, o di Bottega da luogo, che succeder potesse, dal qual Cancellier sarà instituito. un libro apposito per registrar la situazione delle Botteghe, ed i Nomi degli Esercenti, che verranno manifestati , senza eh’ essi Esercenti abbiano per tal motivo a risentire il più piccolo aggravio II. Volendo questa Congregazione repri-stinata, per quanto lo comportano le attuali circostanze, quella salutare disciplina, che sussisteva nel 1796. , in forza della quale non era permesso a’ Venditori di Carne di Manzo, il vender Vitello, Castrato, Agnel-r lo, e Capretto , come pure a quelli che vendessero questi ultimi quattro Generi, il tenere nelle rispettive loro Botteghe, o vendere Carne di Manzo, dovrà perciò ognuno di quei Venditori di Carni, che verranno a