X 3QI X c molto meno disporne in pena di L. 25, che al caso di trasgressioni sarà cadauna volta irremissibilmente levata non solo a’ Conduttori suddetti, ma eziandio a’Compratori. V. Doveranno i Sensali suddetti provvedersi, ed aver sempre un Libro numerato, e bollato col Pubblico Impronto, e descrivere di volta in volta nel medesimo tutti i Cbntratti, de’quali saranno stati mediatori, con il nome, e cognome tanto del venditore , chs del .Compratore, quantità del genere contrattato, e prezzo stabilito ; oltre di che saranno obbligati di presentare di settimana in settimana in questo Offizio delle Vittuarie una Nota in iscritto de’Contratti tutti, che averanno effettuati nel modo, con cui saranno stati registrati nel detto Libro, c senza la minima alterazione, in pena di L. 25. per ogni contravenzione, e doveranno anche considerasi nulli que’ Contratti tutti, che non saranno stati al detto Uffizio denunziati, come fu sopra prescritto. VI. Dello stesso Libro doveranno parimenti provvedersi anche li Sensali tutti di Villa, per dovervi registrare pur essi di volta in volta i Contratti, che saranno stati colla loro mediazione stabiliti nel modo come sopra prescritto a’Sensali di Città, e saranno anche tenuti alla denonzia delli medesimi in questo Offizio, che da essi dovrà esser eseguita di mese in mese pur con Nota