)( *53 X dello spuntar del giorno, sia vietato di mandar fiori Pèrsone, P^obe, o Mercanzie dì sorte alcuna ; e questa è Legge inalterabile che non ammette modificazione . Li Priori obbligheranno li Bastazzi a nettar, dopo portata via la Roba, o Mercanzia, le Tezze, e le Piazze da ogn’imbroglio, e immondizia, e se li Bastazzi recredessero, partecipi al Tribunale, e mancando Porte, o Finestre , faccia lo stesso per li dovuti compensi da farsi dalli Padroni delle Mercanzie . Affinchè li Lazzeretti non servino di Magazzino a Particolari, o Mercanti, terminata che sia la Contumacia, si accorda soli giorni otto di tempo ad estrar le Mercanzie, Robe, e Tramessi, dopo i quali correrà loro 1’ aggravio di venti Soldi al giorno per Collo applicati a disposizione del Tribunale : E se abbisognasse di Luogo per altre Mercanzie, in tal caso debbano estrarle dentro quel più ristretto termine sarà loro dal Tribunale assegnato, e . mancando, saranno fatte tradur a loro spese nella Dogana, e per le spese della condotta tratteni-ranno li Priori nel Lazzeretto tanto delle Mercanzie stesse, quanto supplisca alla Spesa che li sarà indicata. Faranno che .li Bastazzi assistino anche a far l5 estrazione delle Mercanzie, ed Effetti, perche i Lazzeretti più prontamente si libe-<&cl, 6- N.° XX. y ri-