X 1*9 X ’ dovrà le Carni, quali Calamieri di tempo in tempo, a misura decloro cambiamenti, saranno loro consegnati dall5 Uffizio del Deputato alle Carni , e sarà ognuno di essi tenuto di vender le Carni stesse senza alterazione di sorte al prezzo prescritto dalli Ca^ lamieri suddetti. VI. Non essendo assolutamente permesso alli Venditori di Carni di aggiungere alla Carne che vendono alcuna sorte di così detta Zonta, consistente in Testa, Piedi, o Menuzzami de’ quali, quelli del Manzo , devono tutti indistintamente esser consegnati all’Arte de’ Luganegheri, e li altri vender devonsi separatamente soltanto a chi ne ricercasse, necessario si rende a chiara intelligenza di chiunque , di dichiarire , che non sarà lecito egualmente di aggiungere alla Carne che viene comprata, nessuna quan-r tità di Osso spolpato, nè di Coda, ma sarà soltanto permesso, e tolerato l’aggiungere alli Tagli di Carne, che venissero ricercati da’ Compratori , picciola porzione di Carne della stessa specie, ma di Taglio inferiore , e che non oltrepassi la misura di un’ Oncia , e mezza per ogni Libbra del l aglio migliore che fosse stato ricercato. VII. Sarà preciso dovere di tutti li Ven-* ditori^ delle Carni suddette far incontrar, c bollar le loro Bilancie , e Pesi almeno due volte ali’ Anno, com’ è prescritto, dallp voi 6, N‘° XVII. R, Leg-