X 25 X confabulare, ridere, o scherzare con alcuno , dal guardare affettatamente le persone di differente sesso, e da qualunque altro atteggio indicante irriverenza, e profanazione , in pena di essere severamente puniti . , In ordine a ciò vengono espressamente incaricati li Reverendi Parrochi, Cappellani , Sacrestani, Superiori, ed altri Religiosi, e Sergenti di qualunque Chiesa tanto di Parrocchie, che di Regolari, e di Monache , che debbano usare attenzione acciò venghi prestata la dovuta esecuzione a quanto resta col presente Proclama risolutamente prescritto, autorizzandosi li medesimi a poter in pubblico nome nelle rispettive Chiese render avvertite di questa pubblica volontà tutte quelle persone, che contro-operasse-ro allo stesso, incaricandoli, qualora il loro avvertimento fosse senza il debito effetto, ovvero dalle persone avvertite ne ricevessero una qualche ingiuria, di doverlo riferire al Capo dì questo Regio Tribunale, con l’indicazione delle persone resistenti, onde pos-san essere usate le opportune correzioni. Resta parimente espressamente commesso alli Bottegai tutti, e Venditori di Merci di d^>ver nei giorni Festivi tener chiuse le Balconate , e Porte delle rispettive loro Botteghe, venendo permesso soltanto alli Venditori di Comestibili 5 e generi di prima ne-vbl. 6. N*° IV. D ces*