i \ X 2 OQ X IL REGIO SUPREMO TRIBUNALE d’APPELLO Terraferma e Giud'ci locali di prestarsi a far eseguire le lettere di citazione od intimazione rilasciate da questi Tribunali di prima Istanza, e Mercantile ad istanza di negozianti , ed altri per contratti seguiti in Venezia , e ciò con l’appoggio della sola prima parte d* ll’ articolo XXX.mo dell’ Organizzazione 31. Marzo, quale prescrive , che l’Attore debba seguire il Foro del Reo, il Regio Tribunal Revisorio dopo aver provveduto ad un qualche particolar caso, trova necessario a regola uniforme di cadaun Tribunale, e Giudice locale, di ricercar codesto Regie? Tribunale di Appello di far giun%ere circolarmente a tutti la seguente dichiarazione. Ch’ egli è ben vero, che per 1’ articolo XXX.m° della Organizzazione 31. Marzo, V Attore seguir deve il Foro del Reo, ma soggiunge però che s’intenderà Foro del Reo quello stabilito dalle, Leggi, e metodi eh’ erano vegliami nel Gennaro 1796. Siccome pero a tale epoca si trovava in osservanza la c‘e^ maggior Consiglio ultimo Marzo ^435 c^e *n copia viene nelle presenti inserita, per la quale possono i Rei per debiti DI VERONA. NOTA alcuni Tribunali della voi. 6- N.o XXVII. Dd di