)( 13* X XII. Saranno pure asportati, ed assoggettati come sopra li Pesi tutti, che non fossero ritrovati giusti, ed ancora quelli che avessero una qualche aggiunta suscettibile a levarsi , dovendo le aggiunte esser saldate, e ribattute in modo, che non possino esser distaccate , e rimesse. XIII. Resta confermata la proibizione della vendita delle Carni con Stadiere, tollerate nelli soli Corsieri, quali saranno soltanto permessi nei tempi, e modi dalle Leggi stabiliti * * XIV. Ogni qual volta venisse alla cono-seenza del Deputato alle Carni, o della.De-putazione alle Vettovaglie , oppure di questa Congregazione qualsisia mancanza ad alcuna delle suespresse discipline , si deVenirà dalle autorità medesime contro li Rei a quelle pene pecuniarie , ed afflittive prescritte dalle Leggi', a norma della qualità, ed importanza delle trasgressioni, alle quali pene saranno sempre soggette le sole Persone manifestate per Esercenti la vendita suddetta » Il presente Proclama sarà fatto stampare e diffondere ad universal notizia > ed il Cancellier deU’Officio del Deputato alle Carni dovrà Consegnare un esemplar a cadaun venditore di Carne al momento che manifesterà la di lui Bottega, acciò questo debba esset tenuto affisso nei propri Posti in vi-' . R’ 2 Aci-