X 137 X vo possano far segare , e disponere dell’Erba de’ Prati che sono dentro, e attorno li Lazzeretti, quando però non vi siano in detti Luoghi Contumacie ; e sempre con Mandato sottoscritto dall5 Aggionto alle Contumacie , Abbiano pure essi Priori l’utilità di un Soldo per Collo dallo Scrivano de’Bastimenti , o dai Padroni delle Mercanzie, che capiteranno nelli Lazzeretti per l’impiego loro, e per tener conto, e nota distinta in un Libro apposito di tutte le Mercanzie. Non avranno li Priori a ricevere alcuna immaginabile ricognizione sotto qualunque nome, e pretesto dalle Persone, che dimorassero in Contumacia, le quali non dovranno risentir verun altro aggravio oltre la mercede alli Guardiani, e le spese prescritte dalle Pubbliche vigenti Tariffe a tenor delle „ , . Non potranno essere 1 Salarj dei Priori in verun modo impediti, o sequestrati da qualunque, nè li Priori stessi possino di essi farne obbligazione alcuna, e facendola sia nulla, e di niun valore. Non sarà permesso ad alcuno delli Priori partir dal Lazzeretto senza espressa licenza del Tribunale sottoscritta dal Presidente, ed Aggionto alle Contumacie. Li Priori tengano appresso di se tutte le Chiave delle Contumacie, e delli Lazzeretti, 6, N.o XVIII, S ti,