X *73 X IL REGIO SUPREMO TRIBUNALE DI SANITA’ DI V.E H E Z 1 A. - -, vista ai disordini, che correvano in passato nel venir turbate le Giurisdizioni dei Parrochi respettivi in proposito della Tumulazione de’Cadaveri, sono stati emanati di tempo in tempo più Proclami dal Magistrato allaSanitg, ed in particolare quelli a Stampa 28. Luglio 1749., 5.Settembre 1758., 22. Decembre 1759-, e 5. Febbraro 1761. M. V., e però confermando li Proclami stessi, questo Regio Supremo Tribunale decreta: Che per togliere le indolenze, che potessero insorgere nel proposito inibisce a’ Parrp-chi tutti delle Provincie della Terra-Ferma soggetta di non turbare le altrui Giurisdizioni, onde non accadano con pericolo dei ri» guardi della materia quei scandali, che si vogliono assolutamente allontanati. Perciò non saranno distratti li Morti dalla Giurisdizione del proprio naturai Parroco, ma saranno sepolti nella Chiesa, o nel Cimiterio della propria Villa, a riserva per altro dì quelle persone , che avessero Sepolcri in Chiese di aliena Giurisdizione ; nel qual caso potranno solamente aver arbitrio di farlo colla yol\ 6» N. XXXV, M m pra-