X 17 9 X chi un mezzo alle giornaliere occorrenze del misero Popolo, e non sia egli ne’suol bisogni reso vittima d’ angarie , e vessazioni, trovasi necessario, dopo le scorse variazioni, e vicende a regola immancabile degli esercenti qualunque ispezioni nei Banchi stes^ si , ed a conforto, e tutela dei ricorrenti * di render noto, previa la riportata superiore approvazione del Regio Governo , quanto segue . Restano richiamate, e ripristinate nel pie» no loro vigore le leggi tutte, discipline, ò penalità vigenti all’ Epoca primo Gennajo 1796., fra le quali importantissima è quel^ la , perchè decisiva dell’ oggetto della sui istituzione, che il numerario serv^a a pereil-ne circolazione, e comodo del più misero , la quale vieta anche rigorosamente ai Banchieri di ricevere da una stessa Persona più di un Pegno al giorno per ogni Banco. Invigileranno li cinque Sopra Banchi col* la loro risponsabilità, che sia questa rigoro-* samente osservata, tenendo lontano da essi Banchi li cosi detti Pegnaroli, da qualchó tempo sparsi per la Città , li quali anziché spedire li Pegni sulli Monti della Terra1* Ferma , a più comodo loro lucro si sort fatto lecito spesse volte di portarli nei det* ti Banchi, assorbindo quindi in un giorno quella grandiosa summa, che si vuole tutta riservata ai bkogni dei più miseri, che me-Z a fi-