X *83 )( oltre lo spazio di otto giorni compreso quel- lo dell’ appuntazione senza computare però le Contumacie, altrimenti resteranno a loro carico tutti li danni, e spese ; e sarà preciso dovere del Notajo al Dipartimento del Commercio , dal quale verrà assunta di vegliare scrupolosamente a questa prescrizione . III. L* estese delli Testimoniali, o prove di fortuna saranno dal Notajo sopraddeu to descritte tutte in apposito libro gelosamente custodito dal medesimo, nè potranno dallo stesso rilasciarsi le copie al rispettivo Capitano, o agli aventi interessi, quando l’uno, o gli altri non avessero impetrata dal suddetto Dipartimento la pubblicazio-ne della prova di fortuna, per essere scambievolmente risarciti a norma delle Leggi in caso di Avarea. IV. Accordata dal Dipartimento medesimo con suo Mandato la pubblicazione della prova di fortuna sull’ istanza della parte, che esigesse il rispettivo risarcimento, ed intimata successivamente all* altra, potrà questa nel termine di otto giorni pros-' simi rappresentare al sopraddetto Dipartimento la propria recredenza di risarcire la prima, o in particolare, o in generale ; nel qual caso dallo stesso Dipartimento sarà rimessa la decisione al Tribunale Mercantile » V.