37 í MftXXXII, DICEMBRE. 372 le ragion sue. Et questo così gran disordine pro-cìede da la moltiplicilà de le cause clic vengono tirate a li Capì dì questo Conseìo, a la cui dignità et gravità dovendosi proveder, azìò ¡1 Conseìo nostro di X sia in quela autorità, grandeza et timor che è siala la intenzione di queli che sapientissimamente istituito lo hanno : L’anderà parte, che salve et reservale tute le parte a la presente non repugnante, et in primis la parte presa in questo Conseìo a li 25 Ottobre 1458, per la qual è statuito che li Capi de dito Conscio non possino far alcuna termination, over mandato, over scrìver letere definitive così per cose spelante, come non spelante a questo Conseìo etc., per autorità di esso Conseìo siano tenuti far osservar lì privilegi concessi a le comunità solamente in prima acquisìtione iusta le leze di questo Conscio, le qual con tuie le parte et ordini statuiti per dito Conseìo siano inviolabilmente osservate. Ma perchè sopra ditti privilegi che hanno le città, territorii, vallade et altri privilegiati in prima acquisìtione nascono ogni giorno molle differentie per causa di contributione, angario et graveze così ordinarie, come extraordinarie, le qual cause sono di non mediocre disturbo a li Capi di questo Con-seio, però preso et statuito sia che de coetero tutti ditti privilegiati in prima acquisìtione, che hanno ditte differentie dì contribution, angarie et graveze sopratfechiarite, andar debbano a la Signoria nostra, la qual parendoli debbi cometler dille differentie a li X Savi electi con l’autorità del Collegio nostro, il qual Collegio abbia a terminar dille cause con lì doi terzi delle ballote, essendo tenuti quelli expedir avanti tulle le altre cause, excelluando le cause già terminate per questo Co'nseìo, over per li Capi di quello. Ulterius però, seguendo qualche risa et homicidio nelle città et terre nostre, li retlori ne danno notitia allí capi di questo Conseio, rizercando autorità di far comandamento alla parie in nome del prefato Conseio di venir qui et alcune fiate si fanno venir chi hanno minor colpa de li altri, et venuti stanno su la spesa con grave loro ìactura, però preso et deliberalo sia, che li Capi de questo Conseio non possino scriver nè commetter di far venir in questa città alcun cìltadin o subdito, ma venir debbia nel Collegio et far lezer le lettere che hanno da li rettori, a li quali sia dato per lì Capi di questo Conseio quel ordine di far venir qui le parte delinquente et complice, sicome sarà deliberalo a bossoli et ballotte per la maggior parte del Colleg- gio prefallo, intervenienti li Capi di questo Conseio. Vengono etiam all’ iudilìo de li Capi di questo Conseio molti che hanno dìferentìe per cause de instrumenti et vendile di beni del fisco et altri beni, venduti per li officiali de le Rasoi) vechie, overo per allro magistrato, in execulion delle parte prese per questo Conseio, che sono di grande impedimento alli Capi prefalli, però preso el statuito sia che li dilli officiali di lo Raxon vechie et altri clic hanno fatto le vendile, udir debbano le differentie prefate et far le sue sententie coti beneficio della appellatane allo Quarantie, secondo dispongono ì ordeni della terra. Item, sia preso, che li Capi di questo Conseìo non possino far alcun mandalo di danari over di altra qualsivoglia dispensatane de danari da ducali 10 in suso, salvo in execulion di parte presa in questo Conseio over di mandato ballotato in Collegio, essendo tenuto il nodaro che farà il mandato chiamar il giorno et millesimo di la parte over mandato ballolado in Collegio, sotto pena di priva -tion di la Canzellarìa et di questo Conseio. Compareno etiam ali Capi di questo Conseio 137* molti che hanno offici, canzellarie, cavallarie et altri offici, cosi dentro, come dì fuori per deposito-over localo il loto, o per gralia, over altramente per parte presa in ditto Conseio che hanno dìffe-renlie percausa di utilità de li dilli offici et rizer-cano terminalione che li siano conservate le sue larife, utilità et ìurisdilion consuete, allegando diverse ragioni che per modo alcuno non devono esser conosciute per li Capi di questo Conseio, però preso et deliberato sia che tutte tal differentie siano rimesse a li Avogadorì nostri di Comun et a li Snidici di Rialto el di San Marco, secondo dispongono 11 ordini nostri. Demum fastidiscono li Capi dì questo Conseìo con indignila del magistrato suo le differentie che vertiscono sopra le mariegolo dei mestieri dì questa città, però statuito sia, che li ordeni delle ma-riegole siano exeguili et iudicalì dalli Proveditori di Comun, quelli spellano a loro et alli officiali alla Justilia vechia quelli che spettano all’officio suo. Et se qualcheduno si volesse appellar delli ordeni fatti per li Cinque Savi, vadano al collegio dei Go-vernadori delle Itilrale, dclli Officiali alle Raxon vechie el Provedadori di Comun, come fu ordinalo per parte presa in questo Conseto a li 9 ottobre 1521 ; et se vi nascesse qualche differenlia sopra li ordeni delle mariegole aprobati per li Capi di que-