139 MDXXlX. APRILE. 140 94 Die 11 Aprilis 15,29. In lìogatis. Ser Lucas Tronus procurator, Ser Andreas Trivisanus cques, Ser Laurcntius Laurcdanus procurator, Sapienies Constiti. Ser Marco Antonio Cornelio àbsente, Sapientcs tcrrac firmae. Noli havendo hauto execution la parie li supe-rior giorni presa, in materia di le colte et daie di le lanze, et hessendo necessario, per li urgentissimi bisogni del Stato nostro, proveder per molle vie, aziò se possi trovar bona summade danari, el non hessendo più da differir di trovar modo con il qual si possi etiam Irazcr li danari de mano de particolari volontariamente et con loro benefìcio; et però L’anderà parte, che tutti quelli che fra termine de zorni 20 exborserano ne le Camere nostre di Padoa, Treviso, Vicenza, Verona et Bressa, overo esborseranno in questa nostra città a I’ officio nostro sopra le Camere, danari contadi, possino con el ditto sno credilo luor a raxon di 8 per 100 per suo conto, qual più li piazerà de li comuni nostri et castelle che pagano daie over colte a la Signoria nostra, vii similiter uno o più monasteri, overo benefìci, che pagano ditta daia over colta. Et questi tali che sarano tolti per debitori, Siano cbligati pagar al dillo, che haverà depositalo, di lempo in tempo le rate come facevano a la Signoria nostra, et non pagando a li termini consueti, possi dilli corn-prador astrenzerli con tutti li modi et condition con li quali poteva essa Signoria nostra ; con questa dechiaratione che, so ne la reformatione che se fa-rano de li estimi futuri, fusse in alcun modo sminuita la daia et colla predila de dilli comuni, caslelle, monasterii, over benefici, sopra li qual fusse stà depositato, ita che queli che haverano depositato non polesseno haver la integra satisfation di le 8 per 100, sìa in libertà di essi che havefano deposilà per compita satisfatene di le sue 8 per 100, tuor per suo conto uno altro comun, castelo, monastero, over beneficio, fino a la integra satisfation sua : et versa vice, cressendo la daia et colla, che ditti ha-vesseno tolto per la causa sopradilla, talcressimento non sia suo, ma de la Signoria nostra, sichè i non possano haver, nè più nè meno de 8 per 100 di quel che i haverà exborsato, havendo ditti compra-dori in ogni caso regresso per la sua salisfatione di le 8 per 100 non solo in particulari sopra li comuni, castole et monasleri dove depositeranno, ma etiam habino regresso a la principal comunità a la qual saranno sottoposti li predilli lochi, sicome ha al presente la Signoria nostra. Verum se ditti comuni, casteli over monasteri vorano depositar per francarsi loro propri, debbano esser nel ditto termine de giorni 20 anteposti a ciascun altro che volesse depositar sopra le daie loro over colte, come è ben conveniente. Et da mò sia dechiarilo che tal depositi in alcuno tempo non possino esser francadi nè per alcuna via alteradi a quelli havesseno deposi -tado, ma per libera vendila resti et sia liberamente di queli che haveranno deposilado. Et di quanto si 94* trazerà di lai ragione, la terza parte sia applieada a l’Arsemi, et il restante sia applicato a li bisogni de l’armar et di biscoli, nè in altro possino esser spexi, sotto tutte le pene di furanti. De parie 165 De non 17 Non sincere 10 La parte presa sopra li ori et arzenti, cadene et cadenele. Die X Aprilis MDXX1X. In Rivoaltis (1). 95 L’anderà parie, che durante la presente guerra et anni doi da poi finita, in questa nostra cillà non sia alcuno chi esser si voglia, excelto il Serenissimo Principe, che ardisca adoperar arzenti lavorali de sorte alcuna, excelto però pironi, cuslier, corlelì et saliere, sotto pena a chi contrafarà di perder immediate li arzenti ; nè si possi sotto la dilla pena del ditto lempo in processìon alcuna che si facesse, portar cope, taze, bacili, confetiere, ramini, nè altra sorte de arzenti fatti a comodo di laici. Praeterea non si possa, nel medesimo tempo de la guera presente et anni doi dapoi, in questa nostra città portar cadene nè oro di sorte alcuna, ancor che ’1 fusse zoielado, salvo che aneli, nè per homeni, nè per donne, nè per putì, nè per alcuna sorte di persona, sotto la pena preditta ; et la execulion di proceder conira queli che conlrafarano sia comessa a li Pro-vedadori noslri sora le pompe, quali habino ad far inquisilion con ogni cura et diligentia iuxta la forma, de P offìlio loro, da esser divisi essi ori et arzenti (1) Questa carta è a stampa, e porta in testa il Leone di S. Marco.