151 anzi tutto per una minuta descrizione di tre statuine di bronzo che si conservano nel Museo, di cui la terza provenne da Sesto al Reghena. L’autore, facendo tesoro degli studi recenti del prof. Ghirardini sui prodotti dell’arte italica, si persuade che convenga studiarne le tracce anche in Friuli, sebbene, in Concordia, nulla siasi ancora potuto raccogliere che accenni colà alla esistenza di una civiltà preromana. 1535. Adunanza a Portogruaro della R. Deputazione veneta di storia patria e visita al Museo Nazionale, articolo di Giacomo Pietrogrande. (In Archivio Veneto, Tomo xxxvii, pag. 189 e segg.) — Venezia, Visentini, 1889; pp. 9, 8°. (R. O-B.) Dopo aver dato un fedele riassunto del discorso tenuto dal cav. Bertolini (V. n. 1485), il Pietrogrande dice della visita fatta dai convenuti al battistero di Concordia, ai resti del bellissimo ponte romano e specialmente al museo, di cui indica l’ordinamento condotto con criterii scientifici, scendendo a specificare taluno degli oggetti e delle iscrizioni più celebri, tratte dalla colonia concor-diese e dal suo sepolcreto cristiano. 1536. Ernesto canonico Degani. — La dominicalità delle decime della diocesi di Concordia, edito a cura della Commissione diocesana. — Portogruaro, Castion, 1889; pp. 16, 8°. (R. O-B.) Ribadisce l’autore gli argomenti di un precedente opuscolo (V.n. 1435) per provare la dominicalità o natura feudale delle decime. Risponde al Bertolini che nella prefazione agli Statuti di Concordia nel 1349 (V. n. 1414) nega che i feudi ecclesiastici sieno stati un dono imperiale, ma li chiama feudi oblati. Al diploma di Ottone III dato a Verona 1’ 11 settembre 996, citato qui per esteso (pag. 13-14), aggiunge una sentenza del 18 luglio 1318, tratta dal Bianchi, con la quale è annullata la vendita fatta a certo Donato Gruello di Chioggia di alcune decime della chiesa di Concordia, riconoscendosi che non potevano essere concedute ad alcuna persona secolare se non in forma di feudo. Nuovi esempi inediti, e tutti interessanti la storia friulana, sono qui riferiti dai quali apparisce che le decime, essendo di natura feudale, potevano essere concedute, o investite, o affittate, o date in pegno soltanto a persone capaci di feudo.