332 mercato ad opera del patriarca Pellegrimo Ife di Wodorlico II, e sulle varie magistrature che in dividale funzionarono, specialmente le due più cospicue dell 'avvocato e del yastaldo. A Cividale sorse il più antico comune della provincia, reso sicuro dall’ordinamento militare, documentato fin dal 13 marzo 1215, mentre la milizia rurale, che doveva rendere più sicura quella città di confine doveva istituirsi nel 1263. In ordine a ciò è qui indicato minutamente come fosse distribuito fra i massari l'obligo delle scolte fisse (waite) e delle pattuglie (schiriwaite) fino al 1400, come si ha dallo Statuto del 1280, a cui spesso si dovettero richiamare i renitenti. In oltre questo saggio si occupa degli ordinamenti giudiziarii di Cividale e dello Statuto che si contiene nel Codice, publicato nel 1891 (V. ii. 1730), e del quale si dà la descrizione. I 14 documenti giudiziarii (sui 27 aggiunti al saggio) completano, anche con esempi pratici antichi, quanto è detto nel testo intorno all amministrazione della giustizia nel comune di Cividale. — Lo scritto è ricordato da C. Cipolla, Nuovo Archivio Veneto, Tomo ix, pag. 431, da Venanzio Savi in 1111 bell’articolo nella Scintilla, 25 settembre 1893, n. 39, ma specialmente da V. Baldissera in una esauriente recensione in Pagine friulane, Anno v, n. 9, copertina, col. 4, 4°, nella quale trova modo di parlare di Gemona nel secolo xm. Vedine un sunto anche in Patria ilei Friuli, 10 maggio 1892, n. 110. 1963. Capitoli sta lutarli sull’ Abazia di Rosazzo publicati il 24 ottobre 1524 nelle ville soggette, editi dai coniugi Agricola. (Nozze Bernardis-Maseri)— Udine, Patronato, [1893]; pp. 14, 8° gr. (li. C. U.J La copia che si tolse a privata collezione riguarda veramente la publicazione fatta di essi capitoli nella villa di Pasiano di Prato, con un'aggiunta riguardante Plezzo; ma oltre queste due, le ville soggette all’abazia erano Bolzano, Corno, Dolegnano, Levrons, ÌSoax, (Jleis. 1 capitoli dettati in volgare sono in numero di sette e riguardano la bestemmia, l'obligo a podestà, degani, medici, chirurghi e barbieri della denunzia dei delitti di sangue ed altri, come rapine e violenza, con divieto di seppellire senza avviso i colpiti da morte violenta o fortuita, il non favorire banditi, il prendere la parte del cancelliere « cura danno et vergogna de dicto officio» nell'ingerirsi di cose ad esso spettanti. Vi sono poi dei capitoli aggiunti, speciali per Rosazzo, in data 3 novembre 1524, che vietano tagliar