{ X 7° X alla formalità dell’inscrizione , per 1 quali non si sono osservate le condizioni superiormente prescritte, affine di conservare il privilegio, non lasciano tuttavia d’essere ipotecari; ma l’ipoteca, relativamente ai terzi, si misura soltanto dall’epoca delle inscrizioni , le quali dovrano farsi come in appresso .Cod, art. J2.113. SEZIONE II. v ' Delle Ipoteche 12, 1/ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni immobili vincolati per la soddisfazione di un’obbligazione . E’ di sua natura indivisibile , e sussiste per intiero sopra tutti gl'immobili che si soro obbligati, sopra ciascuno di tali immobili e sopra ogni parte di essi . Essa resta inerente ai beni presso chiunque passino. Cod. art, 2114. *3. V ipoteca non ha luogo che neJ casi ; e secondo le forme autorizzate dalla Legge, Cod. art 2115. 14, Essa è legale, o giudiziale , o convenzionale. Cod. art. 2116. 15. L’ ipoteca legale è quella , che deriva dalla Legge.