X ,05 X di due e denari sei per la carta bollata f pel Registro lire una. Se il credito inscritto arriva a lir. 2000., si paga soldi trenta, e progressivamente altri soldi dieci per ogni lire mille, non avuto riguardo alle frazioni. Per le inscrizioni, che il Conservatore dee fare d’ufficio in ordine allJart. 70., non esige alcun pagamento. 111. Per la trascrizione di qualunque titolo portante un cambiamento di proprietà si riterrà la stessa tassa come all* art. precedente , oltre soldi due e denari sei per ogni due pagine del Registro che fossero occupate dalla trascrizione ; se il valore della proprietà trasferita non risulta dal titolo , si sta al valore rilevato all’Ufficio del Registro degli atti , e contratti pel pagamento della tassa corrispondente . 112. Se per la ubicazione in diversi circondar) dei beni ipotecati o alienati occorre di fare le relative trascrizioni , e inscrizioni in diversi Ufficj, si paga l’intiera tassa corrispondente al credito da inscriversi, o al titolo da trascriversi all' Ufficio dove si fa la prima trascrizione , 0 inscrizione. Per qualunque altra inscrizione , o trascrizione presentando la ricevuta del pagamento fatto per la prima, si paga soltanto lire una , oltre il bollo della farta come agli articoli precedenti . ngr Per ogni cancellamento o riduzione dt