)( IO )( 33. In conseguenza delle premesse disposizioni i beni dei Conventi e Monasteri non conservati agl* Istituti rispettivi, e le Case parimente non conservate si aggregheranno al Demanio nazionale. 34. Questi beni saranno mesi in vendita, ed il prezzo sarà versato alla Cassa del Monte Napoleone per V estinzione degli effetti del Debito pubblico, prelevati cinque milioni sulle dette vendite da applicarsi al compimento del Ducato di Milano.' 35. Per le prime spese da incontrarsi a quest’oggetto si metterà in vendita ripartita-mente in quattro anni successivi tanta parte dei beni della Fabbrica per formare un capitale di un milione, e duecento mille lire } designandosi per essere vendute in preferenza le case., il mantenere le quali fosse più oneroso alla Fabbrica per la loro situazione, e per lo stato, in cui si trovassero. 36. Quelle Case religiose, le quali hanno dei beni fuori Stato per ora si conservano , salva l’aggregazione di altri Religiosi, o Religiose da mantenere secondo le possibilità del reddito rispettivo.