)( 8 )( stèri potranno passare nei Monastèri dì pti— ma classe alle rispettive vacanze, sottentiandò alla pensione individuale relativa di lir. 300. che sarà rimasta vacante . 24. Sarà permesso, previe le opportune dispense canoniche alle Religiose di questi Istituti in generale, di sortire dai Monasteri, ed il rientrare nella società colla pensione rispettivamente assegnata . 25. Le Religiose Cappuccine è Terziarie questuanti si conservano, salvo a riunirle, secondo la dimostrata convenienza* ARTICOLO VI, Disposizióni generali. I Barnabiti, Somaschi, Ospitalieri , Scoloppj , le Scuole cristiane, Crociferi, i Preti della Missione^ i Filippini sulla base del numero attuale avranno la facoltà di aggregare nuovi allievi, mediante accettazione secondo le regole del rispettivo istituto, previa domanda da innoltrarsi a Noi per mezzo degli Ordinarj * 27. La stessa facoltà s’intende egualmente accordata colla medesima dipendenza alle Salesiane , Orsoline , ai Corner vatoTj, e CollegJ propriamente detti, come pure ai quaranta Monasteri di prima classe, non che alle Cappuccine , e Terziarie questuanti *