X 32 X TITOLO IV. Della verificazione delle monete, 27. Le monete fabbricate a termini del presente Decreto non potranno essere poste in corso, se prima non ne sia verificato il titolo, e il peso, 28. La verificazione si fa immediatamente dopo l’arrivo dei campioni alla presenza di una Commissione composta di tre Membri del Nostro Consiglio di Stato, e di due Membri della Regia Contabilità . I Direttori della fabbricazione potranno assistere in per** sona , o per procuratore alla verificazione . 29. La Commissione formerà processo verbale delle operazioni relative alla verificazione, e trasmetterà copia del processo al Ministro delle Finanze, e a quello del Tesoro Pubblico colla sua decisione. 30. I campioni , che avranno servito alla verificazione rimarranno per tre anni in deposito presso la Commissione medesima. Passato il triennio i campioni saranno fusi. 31. In caso di frode nella scelta de’campioni , gli autori y fautori , e complici in questo delitto sono puniti come monetari falsi . TI-