)( io6 K una inscrizione si paga il terzo della tassa pagata per l’inscrizione: in alcun caso però la tassa non può eccedere lire sei, nè essere minore di soldi dieci. 114. Per ogni annotazione (li cambiamento di domicilio si pagherà lir. 1., e non si esigerà il bollo. 115. Per le copie degli atti deposti o trascritti, o delle inscrizioni registrate nell’Ufficio delle ipoteche coliazionate o firmate , si p^ga soldi dieci per ogni foglio. il foglio è di due facciate , la facciata non minore di trenta linee. In ver un caso però la tassa non è minore di soldi dieci . 116. Per ogni certificato di trascrizione , inscrizione, o di non esisterne alcuna , oltre la scrittura come all* art. precedente , si pagherà la tassa di lire due. 117. Le inscrizioni dei crediti , e le trascrizioni in favore dello Stato, del R. Demanio , e della Nazione saranno fatte dal Conservatore senza esigere alcun salario. 118. 11 Conservatore non è in dovere di fare alcun registro ne’ suoi libri, se contemporaneamente non gli venga pagato la tassa corrispondente. In caso di qualche differenza sull’impor, to della tassa , si fa il pagamento della somma ricercata dal Conservatore in vfe di deposito , 119. 11 Conservatore è tenuto del proprio pèr le tasse inesatte.