>( 5 X si uniranno in Capitolo generale ogni anncS nella Capitale del Rqgno. Parteciperanno previamente T unione del capitolo tarlto al Ministro per il Culto , quanto all’ arcivescovo di Milano, ai quali comunicheranno altresì le determinazioni del rispettivo Capitolo. 11. Le domande per la vendita di beni di cui tratta J’art. 9.5 si farà quanto ai Barnabiti, e Somaschi nel suddetto Capitolo generale: quanto agli altri Ordini dal Capitolo della Casa che richiede la vendita. ARTICOLÒ ill begli altri Conventi non mendicanti i '. »• . ‘ j. . ; ' • ... 12. Tutti gli altri Religiosi di qualunque Istituto, eccettuati i soli mendicanti indicati più abbasso, sono riuniti in Conventi del loro Ordine,- in mòdo che il numero per ogni Coti-vento non ne sia possibilmente minore di Ventiquattro Sacerdoti con numero proporzionato di Laici i, . , . 13. A questi Religiosi, così riuniti verrà Corrisposto dal Tesoro pubblico sopra ciascun indivìduo un assegno ai lir. 700. quanto ai Sacerdoti ,• e di lir. A50. quanto ai Laici. 14. A tutti gY individui de’ sopraddetti Conventi , i quali colle opportune dispense canoniche sortissero dai Chiostri y e rièntfas-