)( 66 X
sia comprovato autenticamente con l’atto d* imprestilo, che la somma era destinata a tale impiego , e conila ricevuta del venditore, che il pagamento del prezzo dell’immobile sia stato fatto col danaro imprestato;
Vili. I coeredi sopra gli immobili dell’eredità pel caso di evizione dei beni tm essi divisi 3 e per le compensazioni, od il congua* gl io delle porzioni ereditarie;
     IV.	Gli architetti, gli intraprenditori , i muratori , ed altri operaj impiegati nella fabbrica , ricostruzione, o riparazione di edifìcj, canali , o qualunque altra opera , purché , mediante perito deputato ex officio dal Tribunale di prima istanza 3 nel cui Distretto sono situali gli ediflìc], siasi preventivamente steso processo verbale, ad oggetto di'fcompro-vare lo stato dei luoghi relativamente ai lavori , rapporto ai quali it proprietario avrà dichiarata 1’ intenzione che si dovessero fare 1 e che le opere siano state approvate da un perito egualmente nominalo ex officio, entro sei mesi al più dalla loro ultimazione.
    L* ammontare però del credito privilegiato non può eccèdere il valore comprovato col secondo processo verbale, e si riduce al maggior valore che ha lo stabile al tempo dell’ alienazione , e che deriva dai lavori fatti al medesimo.	„
    V.	Quelli che hanno imprestato il danaro per pagare, o rimborsare gli operaj , godono dello stesso privilegio ? purché un tale