X ,03 X 104. La cauzione continuerà per tutto il tempo, in cui il Conservatore durerà in carica, e pel corso di altri 10 anni dopo. Qualora entro questo termine non sia stata promossa alcun’ azione , dipendentemente da mancanze in ufficio del Conservatore, la cauzione resterà libera da qualunque peso, o conseguenza dell’ esercitata conservatoria . 105- L’entità della cauzione sarà stabilita di concerto tra il Gran-Giudice Ministro della Giustizia, ed il Ministro delle Finanze , avuto riguardo alle località , ed alle qualità del Circondario assegnato a ciascun Ufficio delle ipoteche . 103. Il Conservatore per tutte le azioni procedenti dalla responsabilità della sua carica avrà il domicilio giudiziale nell’ Ufficio delle ipoteche da esso lui amministrato pel tempo-, in cui durerà la cauzione giusta 1’ art. 104. , e sarà soggetto alla giurisdizione del Tribunale civile di quel Circondario, sebbene il Conservatore preaccennato avesse cessato dalle funzioni, e quantunque l’azione dovesse dirigersi contro i suoi eredi , od aventi causa da lui. 107. In caso di assenza, 0 d’impedimento del Conservatore, supplirà il suo aggiunto, o l’ufficiale più anziano. Il Conservatole risponderà delle operazioni del suo aggiunto, e dell’ufficiale, salvo a lui regresso verso di questi, 108. In caso di morte del Conservatore, V