V )( 8o )( e condizioni prescritte ai terzi possessori per renefere liberi i beni da essi acquistati; IV. Con la prescrizione. La prescrizione si acquista a vantaggio del debitore , riguardo ai beni che si trovano in suo potere, trascorso quei periodo di tempo che è determinato per la prescrizione delle azioni che producono 1* ipoteca , o il privilegio . La prescrizione riguardo ai beni posseduti da un terzo, si acquista da questo co! periodo di tempo stabilito per prescrivere il dominio in suo favore : nel caso in cui la prescrizione si appoggi ad un titolo , essa comincia a decorrere dal giorno in cui il titolo predetto sia stato trascritto sui registri del Conservatore. Le inscrizioni fatte eseguire dal creditore non interrompono il corso della prescrizione stabilita dalla Legge a favore del debitore , o del terzo possessore. Cod. art. 2180, TITOLO II. Organizzazione degliUjjizj di conservazione delle Ipoteche. \ * 47. Vi sarà necessariamente un Ufficio delle ipoteche nel Comune ove risiede un Tribunale civile di Prima Istanza. L’ Ufficio del-