X 95 X rra, 1 quali si ritengono in Ufficio in filza separata, e numerata. , 80. E’ in facoltà della persona a favor ^ella quale è seguita la trascrizione, od inscrizione , come pure de’suoi rappresentanti, o cessionarj per atto autentico di C rrbiare il domicilia prescelto che è indicato nel Registro della sua inscrizione, coll’obbligo però di eleggerne, ed indicarne un altro nello stesso Circondario, e se ne farà annotazione nel Kegistro. La domanda del cambiamento di domicilio deve èssere firmata dall’inscritto, o dal suò rappresentante, e si ritiene nell’ufficio come nell' art. precederete. 81. In pendenza del giudizio di revoca della donazione per causa d’ingratitudine , sì potrà chiedere al Conservatore delle ipoteche* Che sia riportato in margine alla trascrizione della donazione l’estratto della domanda giudiziale di revoca per gli effetti contemplati dall’ ari. 958 dèi Coditè. 82. L’ annotamento della cancellazione , ó riduzione delle inscrizicH?, e così gli altri annoiamenti, di cui nei due articoli precedenti si fanno in margine dell* inscrizione, citando itì fine dell’annotamento l’atto, in ordine al quale fu fatfo^ ed indicando la filza ovJè collocato, e il numero apposto al medesimo. Se in margine dell’inscrizione non vi sia luogo di scrivere l’annotamento per intiero,