129 nii, ¡1 celebre Marcantonio Ottelio che fu in Udine il più illustre lettore d'Instituta, e passò poi all’Università di Padova collo stipendio cospicuo di 1800 ducati. A Udine il suo stipendio era di 60 ducati, il massimo che abbiano percepito questi insegnanti di legge. Nel 1589 la cattedra di Udine è occupata da Eusebio Caimo, ma cessò per oltre 160 anni fino al 1754, in cui trovasi il nome di Gaspare Vattolo il quale fece prosperare la scuola e ne publicò un testo ai suoi tempi riputato. L'ultimo atto che parli della scuola è del 12 dicembre 1761. t>88, Descrizione dell’ingresso in Udine del Luogotenente veneto Jacomo Cornei' il 16 settembre 1516, lettera del nob. Giovanni di Strassoldo. (Nozze Dabalà-Imbert) — Udine, Bardusco, 1884; pp. 13, 8°. (B. C. U.J Se ne fece editore Valentino Tonissi che la ebbe da Vincenzo Joppi. È cavata dalla parte ancora inedita dei Diarii del Sanuto. Il Corner tenne la strada di Concordia, dove fu incontrato in barca dal podestà di Portogruaro, e qui lo aspettavano gli ambasciatori della comunità di Udine ed altri. La compagnia dello Strassoldo era di 180 cavalli dei giovani castellani. Passarono per Cordovado, Val-vason e Spilimbergo : dovunque tirarono le artiglierie. Di quà del Tagliamento il luogotenente fu incontrato da Girolamo Savorgnano e le ordinanze gridavano Savorgnani, Savorgnani e mai Marco, Marco, nè Corner, Corner. «So bene che tu m’intendi, dice lo Strassoldo, e noi pure intendiamo qual seguito avesse a que’ di quella famiglia.» «Il signor Luogotenente » conchiude «è carissimo a tutte queste belle Madonne, e da dodici in suso sono stato io ringraziato che io lo habbia condotto si bello, che già hormai hanno fatto li soi pensieri. » — È riprodotta per intiero nell’appendice al Giornale di Udine, 27 agosto 1884, n. 205. oso- Del diritto di nomina del parroco di S. Giacomo Ap. di Udine, voto legale dell’avv. Giacomo Levi. — Udine, Jacob e Col-fìiegna, [1884]; pp. 19, 8°. (S. A. F.) Con questo parere l’avv. Levi giovandosi di due opere a stampa, una delle quali annotata nella presente Bibliografìa ( V. n. 758), intende dimostrare che i capi-famiglia della parrocchia di S. Giacomo non possono vantare diritto di nomina del loro pastore, dacché non sono legalmente successori della soppressa fraterna dei Pellizzari, 10