X 73 >< mobili attualmente appartenenti al debitore, i quali egli assoggetta all’ ipoteca per il credito. Ciascuno de’suoi fteni presenti può essere nominatamente sottomesso all’ ipoteca . : I beni futuri non possono essere ipotecati. Cod. art. 2129. 2,3. Nondimeno, se i beni presenti e liberi del debitore sono insufficienti per cautelare il credito, può egli, esprimendo tale in* sufficienza , acconsentire che ciascuno dei beni che acquisterà in avvenire, resti ipotecato a misura de’ suoi acquisti. Cod. art. 2I3°* <2.4. Parimente nel caso in cui T immobile, o gli immobili presenti , assoggettati all’ ipoteca, perissero o si deteriorassero in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi potrà o chiedere al momento il suo rimborso, od ottenere un supplimento all’ipoteca. Cod. art. 2,131. 2,5. Non è valida l’ipoteca convenzionale, se non in quanto la somma per cui fu convenuta sia certa e determinata dall’atto: se il credito risultante dallJ obbligazione è condizionale relativamente alla sua esistenza, o indeterminato pelsuo valore, il creditore non potrà chiedere T inscrizione della quale si pallerà in appresso, che sino alla concorrenza di un valore , giusta la stima eh’ egli espressamente dichiarerà, e ebe il debitore