)( 89 X V. L’indicazione della qualità, e situa* zione de’beni, sui quali intende di conservate il suo privilegio, o ipoteca. Quest’ ultima disposizione non è neces* saria ne’casi di .ipoteche legali, o giudiziali: in mancanza di convenzione , una sola iscrizione, per queste ipoteche , assoggetta tutti i stabili compresi nel Circondario dell’ ufficio. 6^. Le note per le iscrizioni da farsi sui beni d’un defunto si fanno Come nell’art. precedente* L’indicazione però , di cui nel N. a del detto articolo può limitarsi alla persona del defunto senza Vobbligo di nominare gli ere- • di, o successori, del medesimo . 70. Le iscrizioni dei crediti del venditore, o di chi avesse somministrato il danaro , e fosse subentrato nelle rpgiori del venditore, risultanti dal contratto di vendita , le quali dopo la trascrizione d< 1 contratto il Cohser-vatore è tenuto di f.re- d’ufficio , in ordine airart. 6 si eseguiscono dal medesimo; indicando nel suo Registro. I. Il nome e cognome del creditore o creditori ; li. Il nome, e cognome del compratore ; Hi. La data, e la natura del contratto; IV L’importo dei crediti risultanti dal contratto medesimo ; V. L* indicazione della qualità e situazione dei beni venduti . VI. L’indicazione del volume, nel ausile