126 tro. Venuto il Friuli sotto il dominio veneto, si tornò ai sette deputati, con deliberazione 2 ottobre 1420. La‘loro elezione fu tolta al popolo, ma- poco appresso gli uscenti si presentarono per urgenza al consiglio con la lista dei successori scelti da loro. L'eccezione divenne, regola per quasi un secolo, finché, nella riforma definitiva del 24 aprile 1513, tornò al Consiglio l’elezione dei deputati con norme determinate. Dovevano i sette deputati (sei nobili, due dei quali dottori in legge, e un plebeo) appartenere al Consiglio, e non avere meno di trentanni (pag. 15-16). La istituzione del Consiglio di Reggimento o Consiglio ristretto, chiamato Convocazione, risale al 30 settembre 1421: presieduto dal luogotenente, era composto di 17 persone, eioè i sette deputati in carica, i sette predecessori, e tre della aggiunta. L’arengo rimase abolito di fatto nel 1510. E qui l’autore, con grande acume e diligenza continuando a raccogliere i frammenti degli atti che autenticano il suo studio, viene a parlare della contumacia dei deputati cessanti che durav i diciotto mesi; del salario introdotto nell’11 settembre 1496 nella misura di un ducato al mese per deputato; della incompatibilità d’ufficio; della limitata facoltà di spendere il publico denaro. Colla scorta del Fi-ducio (V. n. 31) è detto poi dei poteri e delle prerogative dei deputati. I primi sintomi di decadenza alla riforma del 1513 si manifestano nel 1766: dal 1788 i deputati durarono in carica dodici mesi; ma la rivoluzione batteva alle porte, e il loro uffizio divenne poco meno che nominale e fu abolito anche di diritto col decreto 9 aprile 1806 che estese alle provincie venete l’ordinamento comunale del primo regno d’Italia. — Ne scrissero R. Fulin nell’Ar-chivio Veneto, Tomo xxvm, pag. 212; il Giussani nella Patria ilei Friuli, 13 giugno 1884, n. 141; Aldus in appendice al Cittadino italiano, 21-22 giugno 1884, n. 140; ed altri OS A. Un incidente sulla nomina di Alessandro Bonzanino a deputato della Comunità di Udine nel 1532, di Antonio Measso. (Nozze Schiavi-Bressanutti) — Udine, Seitz, 1881; pp. 15, 8° gr. (li. O-B.) Quattro documenti (tre latini e uno italiano), tolti agli Annali ms. del comune di Udine e riportati per esteso, vengono a chiarire che Alessandro Bonzanino, eletto fra i due deputati dottori della comunità di Udine, non poteva venire ammesso all’ufficio perchè laureato in Bologna, e non in Padova. Il luogotenente Tontaso Con-