)( 6? X impiego venga comprovato autenticamente colPaito d’imprestito, e con la cuitanza degli operaj , come è stato prescritto superiormente per coloro che hanno prestato danaro per V acquisto di un immobile . Cod< art. 2103. 3. I privilegi che si estendono sopra i mobili e gli immobili sono : I. Le spese giudiziali , II. Le spese funerarie , III. Tutte le spese dell’ ultima infermità, in proporzione eguale fra quelli cui sono dovute, IV. I sai-rj delle persone di servizio per l’anno scaduto, e quelli dovuti per Tanno corrente f V« Le somministrazioni di sussistenza fatte al debitore ed alla sua famiglia ; cioè , per li sei ultimi mesi, dai venditoii al minuto , come i fornai 1 macellari e simili; e per T ultimo anno dei padroni di locanda, e mercanti all’ingrosso. Cod. art. 2 tot. 4. I privilegi sopra gli immobili non hanno effetto fra i creditori, se non in quanto siano stati resi pubblici colla inscrizione sui registri del Conservatore delle ipoteche, nel modo determinato dalla Legge } e dalla data di tale inscrizione sotto le sole seguenti eccezioni. Cod. art. 2106» 5. Sono eccettuati dalle formalità dell1 inscrizione i crediti specificati nell’ articolo 3 Cod* art. 2.lo?. 6. U venditore privilegialo conserva il suo