X 9 X 28. Però non sarà permessa la professione Religiosa ai giovani minori d’anni 21. compiuti, nè alle figlie minori d’anni 18. 2,9. Per l’accettazione in uno degli Istituti, o Monasteri di Orsoline aventi voti solenni, delle Salesiane, Benedettine, Benedettine riformate, Scopettine , Lateranensi, Carmelitane scalze si esigerà una dote di lir. 8,000. ; per gli altri quella di lir, 4.000. Le doti saranno investite sul Monte Napoleone per costituire al Monastero una rendita permanente * 30. Per le Orsoline, eTerziaiie che vivono dei proventi della educazione esteriore, e che non avendo voti solenni possono con dispensa rientrare nella vita civile* sarà concessa nei casi individui una minorazione di dote, dove si tratti di accettare delle figlie singolarmente abili per sostenere l’impegno, e che d’altronde siano povere. 31. I Mendicanti sono abilitati a ricorrere per nuova accettazione , quando il loro numero sia ridotto rispettivamente de’Minori riformati in numero di quattrocento, degli Osservanti in quattrocento cinquanta , dei Cappuccini in cinquecento, ripaititi in proporzionato minore numero i Conventi con successiva concentrazione. 32. Gli Crdinarj sono incaricati di parti» colare sorveglianza , onde sieno osservate queste discipline, e dovranno in conseguenza riferirne a Noi ogni due anni.