X u X il marito, il tutore, ed il surrogato tutore-, non saranno tenuti a richiedere l'incrizione, che su gli immobili indicati . Cod. art. 2142. 36. Quando Y ipoteca non sarà stata limitata dall' atto di nomina del tutore, potrà questi, nel caso, in cui Tipoteca generale su i suoi immobili eccedesse notoriamente le sicurezze sufficienti per cautelare la sua amministrazione, domandare che l'ipoteca sia ristretta agli immobili sufficienti a produrre • una piena garanzia a favore del minore. Si farà la domanda contro il surrogato tutore, e ad essa dovrà precedere il parere del Consiglio di famiglia . Cod. art. 2143. 37. Potrà egualmente il marito, col consenso della moglie, e previo il parere di quattro più prossimi parenti di questa, riuniti in Consiglio di famiglia, domandare che l’ipoteca generale costituita sopra tòtti i suoi immobili per V assicurazione della dote, dei diritti di ricupera, e dei patti matrimoniali , venga ristretta sopra una quantità d’immobili bastanti per V intiera garanzia dei diritti della moglie . Cod. art. 2144. 38. Tutti i creditori inscritti nello stesso giorno hanno fra di essi un’ipoteca dell’istes-sa data, senza distinzione fra 1 inscrizione fatta nel mattino, e quella fatta nella sera, quantunque queste differenze fossero state indicate dal Conservatore. Cod art. 2147. 39* Il creditore inscritto per un capitale che produce interessi, 0 annualità, ha dirit—