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seguire la trascrizione, o che hanno ^ausa da questi, ed eccettuato pure il donaJoyef, Cod. art. 941. . <	. r-
  44.	I contratti che trasferiscono ìar proprietà degli immobili 0 dei diritti reali immobiliari, che.il terzo possessore vorrà jlibe-rare dai privilegi e dalle ipoteche > saranno trascritti per intero dal Conservatore delle ipoteche nel cui Circondario i beni si troveranno .
  Questa trascrizione si farà sopra registro destinato a tale effetto, ecl il Conservatore sarà tenuto di rilasciarne il certificato a chi
lo	chiederà* Cod. art. 2181.
  45.	La semplice trascrizione dei titoli translativi di dominio sopra il registro dei Conservatore non libera V immobile dai privilegi , e dalle ipoteche sopra di esso esistenti «
     Il	venditore trasferisce soltanto nell’ a-Cquirertte la proprietà, e le ragioni eh’ egli aveva sulla cosa venduta con i medesimi privilegi ed ipoteche , di cui era gravata. Cod. art. 2182.
  46.	I privilegi, e h ipoteche si estinguono .
     I.	Con lo scioglimento dell’obbligazione principale;
     II.	Con la rinuncia del Creditore all* ipoteca ;
     IIL Coll’ adempimento delle .formalità ,