X 79 X seguire la trascrizione, o che hanno ^ausa da questi, ed eccettuato pure il donaJoyef, Cod. art. 941. . < . r- 44. I contratti che trasferiscono ìar proprietà degli immobili 0 dei diritti reali immobiliari, che.il terzo possessore vorrà jlibe-rare dai privilegi e dalle ipoteche > saranno trascritti per intero dal Conservatore delle ipoteche nel cui Circondario i beni si troveranno . Questa trascrizione si farà sopra registro destinato a tale effetto, ecl il Conservatore sarà tenuto di rilasciarne il certificato a chi lo chiederà* Cod. art. 2181. 45. La semplice trascrizione dei titoli translativi di dominio sopra il registro dei Conservatore non libera V immobile dai privilegi , e dalle ipoteche sopra di esso esistenti « Il venditore trasferisce soltanto nell’ a-Cquirertte la proprietà, e le ragioni eh’ egli aveva sulla cosa venduta con i medesimi privilegi ed ipoteche , di cui era gravata. Cod. art. 2182. 46. I privilegi, e h ipoteche si estinguono . I. Con lo scioglimento dell’obbligazione principale; II. Con la rinuncia del Creditore all* ipoteca ; IIL Coll’ adempimento delle .formalità ,