y 84 x jo, ovvero riconosciute, 0 verifieate in giù? 4izio. 57. II conservatore non può fa~~ _1 ga esibita la ricevuta dell’ Ufficiale del Registro degli atti, e contratti comprovante il seguito pagamento , o deposito della tassa corrispondente all’atto che si vuol far trascrivere, o in ordine al quale si domanda l’inscrizione . 58. Sono eccettuate le insinuazioni che si facessero a favore dello Stato, ossia della Nazione . Per queste basta la presentazione del certificato dell'Ufficiale del Registro di essere stato poetato l’atto, 0 il contratto al suo Ufficio^ 59. Le presentazioni che si fanno al Conservatore degli atti, e delle note relative come all’art. 53., devono essere dal medesimo inscritte nel Registro delle consegne giorno per giorno,’ e pon ordine numerico progressivo? in questo primo Registro indica soltanto la persona che ha fatta la presentazione, data, e la natura dell’atto depositato, e la presentazione delle due note da trascriverai , o da inscriversi. Se gli fossero stati presentati altri atti in ordine all'art. 54. indica solo il loro numero . Finalmente la^ menzione della ricevuta di cui all’art. 57 e della somma espressa nella medesima. . gistro nei suoi libri, se prima