)( *9 X jn pregiudizio del creditore del conguagli^ medeiimo , o del prezzo. Cod. art. 2103. 8. Gli architetti, intraprenditori, muratori ed altri opera] impiegati per costruire, ricostruire, o riparare edifizj, canali, o altre; opere, e quelli che per pagarli e rimborsarli hanno prestato danaro, la versione del quale sia comprovata, mediante la doppia inscrizione fatta, 1 del processo verbale comprovante lo stato dei luoghi , 2 del processo verbale di accettazione, conservano i loro privilegi dalla data dell’inscrizione del primo processo Verbale. Cod. art. 2no, 9. I creditori, ed i legatarj che dimandano la separazione del patrimònio del defunto, in conformità dell’art. 878 del titolo delle Succesioni ) conservano., riguardo ai creditori degli eredi 5 o rappresentanti il defunto* i loro privilegi sopra i beni immobili dell’ eredità , mediante le inscrizioni fatte sopra ciascuno di questi beni entro sei mesi dal giorno in cui si è aperta la successione* Prima della scadenza di questo termine non può essere costituita con effetto veruna ipoteca sopra i detti beni dagli eredi o rappresentanti il defunto , in pregiudizio dei creditori o legatorj. Cod. art. sur. 10. Tutti i cessionarj di queste diverse specie di crediti privilegiati esercitano le medesime ragioni dei cedenti in loro luogo e stato. Cod, art„ 211?* 11. Tutti i crediti privilegiati sottoposti